Una docente di scuola primaria, dopo aver superato un concorso pubblico, assume il ruolo di dirigente scolastico. Al momento del pensionamento, richiede il riconoscimento delle differenze retributive basate sulla sua anzianità di servizio come docente. La lavoratrice lamenta una disparità di trattamento rispetto ai colleghi ex presidi o presidi incaricati, i quali beneficiano di trattamenti economici speciali come la retribuzione individuale di anzianità o assegni personali. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, escludendo la perequazione retributiva dei dirigenti scolastici di nuova assunzione con i colleghi provenienti da ruoli direttivi. La Corte chiarisce che le situazioni non sono comparabili: i trattamenti speciali per gli ex presidi servivano unicamente a evitare un peggioramento dello stipendio precedentemente maturato nell'esercizio di funzioni direttive, assenti nella carriera pregressa della ricorrente.
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