Un Imputato è stato condannato per il delitto di minaccia, nonostante le espressioni intimidatorie fossero rivolte alla moglie della Persona Offesa. L'Imputato ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la ricostruzione dei fatti e l'individuazione della vittima. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che nel reato di minaccia la persona offesa è chi subisce la lesione della libertà morale, anche se le minacce sono state pronunciate tramite un terzo. L'Imputato deve pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende, confermando la sua condanna per Minaccia e persona offesa.
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