La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha stabilito che per una richiesta di esdebitazione presentata dopo l'entrata in vigore del Codice della Crisi, ma relativa a un fallimento dichiarato sotto la precedente legge fallimentare, si applica la vecchia normativa. L'esdebitazione non è un istituto autonomo, ma la fase conclusiva della procedura concorsuale. Pertanto, la richiesta del debitore è stata respinta perché, secondo la vecchia legge, era necessario un soddisfacimento almeno parziale dei creditori, requisito non previsto dalla nuova disciplina ma essenziale nel caso di specie, dove l'attivo era servito solo a pagare le spese di procedura.
Continua »