Un studio professionale ha richiesto il rimborso dell'IRAP versata sui compensi percepiti da un associato per il suo ruolo di sindaco di società. L'Agenzia delle Entrate si è opposta, sostenendo che l'appartenenza allo studio implicasse l'esistenza di un'autonoma organizzazione. La Corte di Cassazione ha confermato il diritto all'esenzione IRAP sindaco, ribadendo che tale attività, per sua natura personale e fiduciaria, non costituisce di per sé presupposto per l'imposta, anche se svolta da un professionista associato, a condizione che i compensi siano separati da quelli dello studio. La Corte ha inoltre respinto l'eccezione di tardività della richiesta di rimborso.
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