Una società in liquidazione, ex sostituto d'imposta, viene citata in giudizio dai suoi ex dipendenti per la restituzione di ritenute fiscali indebitamente versate e successivamente rimborsate dall'erario alla società stessa. La società ricorre in Cassazione eccependo, tra l'altro, la prescrizione del diritto. La Suprema Corte, prima di decidere nel merito, rileva d'ufficio alcuni vizi nella notifica dell'atto di appello a diverse parti del processo. Con ordinanza interlocutoria, sospende il giudizio e ordina alla società ricorrente di procedere a una nuova e corretta notificazione del ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni.
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