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Art. 38 d.l. n. 98 del 2011

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Disconoscimento lavoro agricolo: stop a ricorsi dopo la decadenza
Un lavoratore ha chiesto in giudizio il riconoscimento di 151 giornate di impiego relative all'anno 2007 dopo l'annullamento dei contributi da parte dell'ente previdenziale. L'Istituto ha eccepito la tardività del ricorso, depositato nel 2017, a fronte della pubblicazione online della variazione avvenuta a settembre 2013. Il lavoratore sosteneva l'obbligo di una notifica individuale per le annualità pregresse. La Corte di Cassazione ha confermato che il disconoscimento lavoro agricolo notificato mediante pubblicazione telematica sul sito istituzionale è pienamente efficace anche per le giornate svolte prima del 2011. La mancata impugnazione tempestiva dell'elenco telematico determina l'inammissibilità della domanda per decadenza.
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Ricalcolo della pensione: l’INPS perde, salvi gli arretrati
L'INPS ha contestato la decisione della Corte d'Appello che aveva riconosciuto a un pensionato il diritto al ricalcolo della pensione con i criteri del Fondo elettrici. L'istituto sosteneva l'applicazione della decadenza triennale all'intera prestazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che la decadenza triennale si applica esclusivamente alle differenze sui singoli ratei maturati oltre i tre anni precedenti alla domanda giudiziale. Il diritto al ricalcolo della pensione in sé non si perde, ma si prescrivono solo le somme arretrate più vecchie di tre anni. L'INPS è stata condannata a pagare le spese di giudizio.
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Cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli: spese salve
Il Lavoratore ha impugnato la sua cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2008 e 2009, con conseguente richiesta dell'Istituto Previdenziale di restituire le indennità di disoccupazione percepite. I giudici di merito hanno dichiarato il ricorso inammissibile per decadenza, essendo stato depositato oltre il termine di 120 giorni dalla pubblicazione online degli elenchi. La Cassazione ha confermato la tardività dell'impugnazione, ribadendo che la pubblicazione telematica fa decorrere i termini anche per le annualità precedenti al 2011. Tuttavia, la Suprema Corte ha accolto il ricorso sulle spese di lite: poiché la causa non riguardava solo la cancellazione ma anche la restituzione dell'indebito, si applica l'esonero dalle spese processuali. Il Lavoratore non dovrà quindi pagare le spese del giudizio di appello.
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Riliquidazione della pensione: sì al ricalcolo ma addio arretrati
Un pensionato ha richiesto all'INPS la riliquidazione della pensione per includere voci retributive precedentemente escluse. Dopo il rifiuto, ha proposto ricorso giudiziale. La Corte d'Appello ha accolto la domanda escludendo la decadenza. L'INPS ha fatto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'ente, chiarendo che la decadenza triennale introdotta nel 2011 si applica anche alle prestazioni già in corso. Tuttavia, tale decadenza non cancella l'intero diritto alla riliquidazione della pensione, ma colpisce esclusivamente i singoli ratei arretrati maturati oltre i tre anni precedenti alla data di deposito del ricorso giudiziario. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Ricalcolo della pensione: l’INPS vince sui limiti degli arretrati
Il Pensionato, titolare di una pensione dal 2002, ha chiesto all'INPS il ricalcolo della pensione per includere voci retributive escluse. La Corte d'Appello ha accolto la domanda, ritenendo inapplicabile il termine di decadenza introdotto nel 2011 alle pensioni liquidate in precedenza. L'INPS ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'INPS, stabilendo che il termine di decadenza introdotto dal D.L. n. 98/2011 si applica anche alle pensioni già in essere, ma solo a partire dall'entrata in vigore della nuova legge. Di conseguenza, per la richiesta di ricalcolo della pensione, la decadenza colpisce i ratei arretrati oltre i tre anni precedenti alla domanda giudiziale. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Dichiarazione di valore della prestazione: vince il lavoratore
Un gruppo di lavoratori agricoli si è opposto alla cancellazione dagli elenchi anagrafici operata dall'INPS, chiedendo il pagamento delle indennità di disoccupazione e malattia. La Corte d'Appello ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i lavoratori non avevano inserito la dichiarazione di valore della prestazione, come richiesto dalla legge allora vigente. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dei lavoratori. I giudici di legittimità hanno ricordato che la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'obbligo di inserire la dichiarazione di valore della prestazione a pena di inammissibilità. Di conseguenza, la sentenza d'appello è stata annullata e la causa è stata rinviata alla Corte d'Appello per un nuovo esame.
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Decadenza lavoratori agricoli: i termini di ricorso
Una lavoratrice ha contestato la cancellazione dagli elenchi dei braccianti per diverse annualità, ma la sua domanda è stata respinta per intervenuta decadenza lavoratori agricoli. La Suprema Corte ha confermato che la pubblicazione telematica degli elenchi sul sito dell'istituto previdenziale costituisce notifica legale e fa decorrere i termini per l'impugnazione, rendendo il provvedimento definitivo se non contestato entro i tempi stabiliti dalla legge.
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Decadenza ricalcolo pensione: solo sui ratei pregressi
Un pensionato ha richiesto il ricalcolo della sua pensione. La Corte di Cassazione ha stabilito che la decadenza ricalcolo pensione, ovvero il termine di tre anni per agire, si applica solo agli arretrati maturati oltre il triennio precedente la domanda giudiziale. Il diritto fondamentale a una pensione calcolata correttamente per il futuro e per gli arretrati recenti non viene meno.
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Integrazione al minimo: valgono i contributi esteri?
Una lavoratrice con contributi versati sia in Italia che in un altro Stato UE ha richiesto che l'integrazione al minimo della sua pensione fosse calcolata tenendo conto di tutti i periodi. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, chiarendo che la totalizzazione dei periodi contributivi esteri è utile solo per maturare il diritto alla pensione, non per calcolare l'importo dell'integrazione al minimo. Quest'ultima, essendo una prestazione a carico dello Stato italiano, deve essere quantificata unicamente sulla base dei contributi versati in Italia, secondo il principio pro-rata.
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