Due imputati in un processo per diffamazione presentavano istanza di ricusazione giudice, lamentando una presunta parzialità manifestata durante un'udienza. La Corte d'Appello dichiarava l'istanza inammissibile 'de plano', cioè senza udienza. Gli imputati ricorrevano in Cassazione, che ha confermato la decisione. La Suprema Corte ha ribadito che la procedura semplificata è legittima per istanze manifestamente infondate e che i comportamenti del giudice, rientrando nella normale gestione del processo, non costituivano un'anticipazione di giudizio, rendendo la richiesta di ricusazione giudice infondata.
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