Una società fallita ha richiesto un rimborso IVA per l'anno 2006. Dopo il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale aveva respinto la richiesta basandosi sulla scadenza di un termine biennale. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, stabilendo un principio fondamentale: in caso di cessazione dell'attività, come nel fallimento, il diritto al rimborso IVA è soggetto alla prescrizione ordinaria di dieci anni, non al termine di decadenza biennale, proteggendo così il diritto sostanziale del contribuente.
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