Un contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'IVA su prestazioni di supervisione finanziaria. Dopo la decisione sfavorevole della Commissione Tributaria Regionale, il contribuente ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione. Tuttavia, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La causa dell'inammissibilità risiede nella mancata produzione, da parte del difensore del ricorrente, dell'avviso di ricevimento relativo alla notifica del ricorso per cassazione effettuata a mezzo posta. Poiché l'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata senza svolgere attività difensiva, la prova dell'avvenuta notifica era indispensabile per dimostrare la regolare instaurazione del contraddittorio. Non essendo stata fornita tale prova, né richiesta una rimessione in termini, il ricorso non ha potuto essere esaminato nel merito.
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