Un giornalista di un'emittente nazionale, accusato di aver sollecitato pagamenti in cambio di visibilità televisiva, subisce un licenziamento disciplinare. Il licenziamento, basato sugli atti di un'indagine penale, viene confermato in tutti i gradi di giudizio. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso del lavoratore, stabilendo che le prove provenienti dal procedimento penale sono utilizzabili nel giudizio civile, a condizione che il giudice le valuti autonomamente. La rottura del vincolo fiduciario è stata ritenuta provata, giustificando la massima sanzione.
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