Una società ha impugnato diversi avvisi di liquidazione e una cartella di pagamento, lamentando una presunta doppia imposizione tra IVA e imposta di registro su decreti ingiuntivi, oltre a vizi di notifica. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che tassare l'atto giudiziario (decreto ingiuntivo) con l'imposta di registro non costituisce una doppia imposizione rispetto all'IVA applicata alla prestazione sottostante, in quanto si tratta di due presupposti impositivi distinti. Ha inoltre respinto le censure sulla notifica e sulla motivazione degli atti.
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