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Art. 37 d.P.R. n. 230 del 2000

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Colloqui in carcere: negato l’accesso ai conviventi dei parenti
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero della Giustizia contro la decisione che autorizzava un detenuto in regime di 41-bis a svolgere colloqui con il convivente della sorella. Il Tribunale di sorveglianza aveva equiparato il convivente della sorella a un familiare, applicando la legge sulle unioni civili. La Cassazione ha invece chiarito che l'equiparazione tra coniuge e convivente di fatto riguarda solo il convivente diretto del detenuto e non si estende ai conviventi dei suoi parenti. Di conseguenza, il convivente della sorella resta una terza persona e non ha un diritto automatico ai colloqui in carcere, i quali possono essere autorizzati solo in presenza di motivi eccezionali valutati dal direttore dell'istituto. La decisione è stata annullata con rinvio.
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Colloqui difensori in 41-bis: limiti e diritti
Un detenuto in regime speciale 41-bis ha richiesto di poter effettuare i colloqui con i difensori anche in orario serale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando le decisioni dei giudici di merito. Secondo la Corte, le modalità e la durata dei colloqui già previste dall'istituto penitenziario erano ampie e sufficienti a garantire il diritto di difesa, e il ricorso rappresentava un mero tentativo di riesaminare nel merito questioni già decise.
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Diritti detenuti 41-bis: sì al lettore CD in cella
Un detenuto sottoposto al regime speciale del 41-bis ottiene il diritto di utilizzare un lettore CD per l'ascolto di musica. L'Amministrazione Penitenziaria si era opposta, adducendo eccessivi oneri organizzativi e rischi per la sicurezza. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'amministrazione, stabilendo che la valutazione sulla gravosità degli adempimenti è una questione di merito, non sindacabile in sede di legittimità se la motivazione non è assente o meramente apparente. La Corte ha inoltre ribadito che le finalità del 41-bis sono di recidere i legami con le organizzazioni criminali esterne, non di gestire la pericolosità interna al carcere, per la quale esistono altri strumenti normativi specifici. La sentenza rafforza il controllo giurisdizionale sulla ragionevolezza delle decisioni amministrative che incidono sui diritti dei detenuti 41-bis.
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Colloqui detenuti 41-bis: sì al diritto affettivo
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione del Tribunale di Sorveglianza che autorizzava un colloquio visivo tra un detenuto in regime 41-bis e la sua partner, con cui intrattiene una relazione sentimentale da anni. L'Amministrazione Penitenziaria aveva negato il permesso, adducendo motivi di sicurezza e l'ampia discrezionalità delle sue decisioni. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che il diritto all'affettività è un diritto soggettivo del detenuto. Pertanto, la decisione di negare i colloqui detenuti 41-bis non è un atto puramente discrezionale, ma deve essere il risultato di un bilanciamento concreto tra il diritto del singolo e le reali esigenze di sicurezza, bilanciamento che spetta al giudice verificare. Nel caso di specie, le ragioni di sicurezza sono state ritenute infondate.
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Colloqui congiunti: inclusi suoceri e cognati
Un detenuto si è visto negare i colloqui con suoceri e cognata perché non conviventi. La Cassazione ha annullato la decisione, stabilendo che per il diritto ai colloqui congiunti, la nozione di 'prossimo congiunto' ex art. 307 c.p. si applica e include anche gli affini dello stesso grado, come suoceri e cognati, a prescindere dalla convivenza.
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