La Corte di Cassazione ha stabilito che l'esenzione dall'imposta di registro per le cause di valore inferiore a 1.033,00 euro, prevista dall'art. 46 della L. 374/1991, si estende a tutti gli atti e provvedimenti del processo, inclusi quelli della fase esecutiva, indipendentemente dal tribunale che li emette. La Corte ha chiarito che il criterio determinante è il valore della causa originaria, non la competenza del giudice dell'esecuzione, accogliendo il ricorso di un contribuente contro l'Agenzia delle Entrate.
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