La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha chiarito un importante principio processuale: l'appello sentenza giudice di pace, proposto dall'imputato contro una condanna a una pena solo pecuniaria, è sempre ammissibile e i suoi effetti si estendono automaticamente alle statuizioni civili (risarcimento del danno), anche se non specificamente impugnate. La Corte ha annullato l'ordinanza del Tribunale che aveva erroneamente trasmesso gli atti per un ricorso diretto in Cassazione, disponendo la restituzione del fascicolo al Tribunale per la celebrazione del giudizio d'appello.
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