Una società a responsabilità limitata ha impugnato il diniego dell'Agenzia delle Entrate relativo alla disapplicazione della disciplina sulle società di comodo per l'anno 2011. La società sosteneva che il mancato raggiungimento dei ricavi minimi fosse dovuto a oggettive difficoltà nella realizzazione di un progetto industriale. I giudici di primo e secondo grado avevano accolto le ragioni della contribuente, annullando il provvedimento dell'ufficio. Tuttavia, l'Agenzia ha proposto ricorso in Cassazione lamentando, tra i vari motivi, la nullità della sentenza per motivazione apparente. La Suprema Corte ha accolto quest'ultima doglianza, rilevando che il giudice d'appello si era limitato a elencare i documenti prodotti senza illustrarne il contenuto né spiegare il nesso logico con la decisione. La causa è stata quindi rinviata per un nuovo esame che valuti correttamente le prove fornite.
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