Un automobilista, dopo aver causato un incidente stradale, ha telefonato alla polizia denunciando falsamente il furto del proprio veicolo per nascondere altri illeciti commessi. Condannato nei gradi precedenti, l'uomo ha proposto ricorso in Cassazione chiedendo l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno evidenziato che la condotta non è di lieve entità, sia per la gravità del dolo, dimostrato dalla rapidità della falsa denuncia, sia per la volontà di occultare altri illeciti. Di conseguenza, l'inammissibilità del ricorso ha precluso anche la possibilità di far valere la prescrizione del reato maturata successivamente, confermando la condanna del ricorrente alle spese e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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