La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1307/2025, ha stabilito un principio fondamentale sulla tassazione dell'indennità di esproprio. La Corte ha chiarito che la plusvalenza derivante da tale indennità è soggetta a tassazione solo ed esclusivamente se i terreni espropriati si trovano all'interno delle zone omogenee A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici. La decisione accoglie il ricorso di una contribuente che aveva richiesto il rimborso delle ritenute fiscali operate su un'indennità per un terreno situato in zona H, quindi non tassabile.
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