Un'associazione sportiva ha citato in giudizio due società industriali per i danni derivanti da inquinamento. Le società hanno sollevato una questione di difetto di giurisdizione, sostenendo la competenza esclusiva dell'autorità amministrativa. La Corte di Cassazione, pur dichiarando inammissibile il ricorso per un vizio di procura, ha statuito sulla questione, affermando la giurisdizione del giudice ordinario. La Corte ha stabilito che le domande di risarcimento e di inibitoria a tutela di diritti soggettivi come proprietà e salute rientrano nella competenza del giudice ordinario, anche in presenza di procedimenti amministrativi di bonifica in corso, poiché questi ultimi non escludono ma si aggiungono alla tutela privatistica.
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