La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33466/2025, interviene sul tema della tassazione per enunciazione atti. Il caso riguarda un decreto ingiuntivo ottenuto da una società cessionaria di un credito. L'Agenzia delle Entrate aveva richiesto l'imposta di registro non solo per il decreto, ma anche per il contratto di finanziamento originario e la successiva cessione del credito, in quanto 'enunciati' nel ricorso. La Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso dell'Agenzia, stabilendo che il ricorso per ingiunzione e il decreto stesso costituiscono un unicum e le enunciazioni in esso contenute sono fiscalmente rilevanti, anche in caso di cessione del credito, superando una lettura restrittiva del requisito dell'identità delle parti.
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