La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20857/2024, ha stabilito un importante principio in materia di responsabilità del liquidatore di una società estinta. Il caso riguardava un avviso di accertamento per IRES e IRAP notificato al liquidatore dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese. La Corte ha confermato che il liquidatore può essere chiamato a rispondere dei debiti tributari della società anche se non definitivamente accertati prima dell'estinzione. Tuttavia, ha accolto il ricorso del contribuente su un punto cruciale: per il periodo d'imposta 2006, la responsabilità del liquidatore, ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 602/1973, era limitata alle sole imposte sui redditi (IRES) e non si estendeva all'IRAP. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio per rideterminare il debito escludendo l'imposta regionale.
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