L'Agenzia delle Entrate contesta il reddito di una contribuente basandosi su un acquisto di azioni da oltre 2 milioni di euro, formalizzato con una scrittura privata autenticata. I giudici di merito avevano dato ragione alla contribuente, sostenendo che l'autentica notarile riguarda solo la firma e non prova l'effettivo pagamento. L'Agenzia ricorre in Cassazione, affermando che la dichiarazione di avvenuto pagamento contenuta nella scrittura privata autenticata costituisce prova sufficiente dell'incremento patrimoniale, invertendo l'onere della prova a carico della contribuente. La Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria, ha sospeso la decisione per acquisire i documenti dei gradi precedenti, lasciando aperta la questione sul valore probatorio del documento.
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