La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10823/2024, ha rigettato il ricorso di una società, confermando l'indetraibilità dell'IVA per operazioni inesistenti sul piano soggettivo. La Corte ha ribadito che spetta all'Amministrazione Finanziaria provare, anche tramite presunzioni, che il contribuente fosse o dovesse essere a conoscenza della frode. Una volta fornita tale prova, basata su indizi gravi, precisi e concordanti, l'onere si sposta sul contribuente, che deve dimostrare di aver agito con la massima diligenza per non essere coinvolto. La presenza di numerosi 'campanelli d'allarme' relativi al fornitore è stata ritenuta sufficiente a fondare la pretesa dell'erario.
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