Una società del settore estrattivo ha impugnato in Cassazione una sentenza della Commissione Tributaria Regionale, lamentando che la decisione fosse nulla per vizi di motivazione. In particolare, sosteneva che la sentenza d'appello si fosse limitata a richiamare quella di primo grado (motivazione per relationem) senza analizzare i motivi di gravame. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, chiarendo che la motivazione per relationem è valida se il giudice dimostra di aver esaminato e valutato criticamente le censure dell'appellante, integrando le ragioni della decisione precedente con un proprio percorso argomentativo. La Corte ha inoltre respinto la doglianza sulla violazione delle norme sulla prova, specificando che la valutazione del materiale probatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
Continua »