Un detenuto in regime 41-bis ha impugnato la limitazione all'uso del fornello per cucinare, ritenendola discriminatoria. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che, sebbene il divieto assoluto di cucinare sia incostituzionale, l'amministrazione penitenziaria può legittimamente imporre fasce orarie per motivi di sicurezza e igiene. Tali restrizioni sono valide se non creano una disparità di trattamento ingiustificata e vessatoria rispetto agli altri detenuti dello stesso istituto, bilanciando così i diritti dei detenuti 41-bis con le esigenze organizzative del carcere.
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