Una società ha impugnato alcuni avvisi di accertamento fiscale, vincendo in primo grado ma perdendo in appello. Ha quindi proposto ricorso alla Corte di Cassazione, che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. La decisione si basa su una serie di vizi procedurali, tra cui la mancanza di specificità dei motivi, la genericità delle censure e l'errata impugnazione dell'atto di accertamento invece della sentenza d'appello. La sentenza sottolinea il rigore formale necessario per adire la Suprema Corte.
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