Un Cittadino Straniero, espulso dal territorio nazionale, ha ricevuto misure alternative al trattenimento, come la consegna del passaporto e l'obbligo di firma. Ha impugnato il decreto del Giudice di Pace che convalidava tali misure. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per tardività. Il ricorso era stato presentato oltre il termine semestrale dalla pubblicazione del provvedimento impugnato, come previsto dal codice di procedura civile. La Corte ha chiarito che la notifica tardiva del provvedimento non rileva per il calcolo del termine. Pertanto, il Cittadino Straniero ha perso la possibilità di contestare le misure, a causa della tardiva presentazione del suo ricorso.
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