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Art. 36-bis l.fall.

6 provvedimenti

Sospensione feriale dei termini: no al concordato tardivo
Una società proponente ha presentato una proposta di concordato fallimentare, rigettata dal Tribunale e successivamente dalla Corte d'Appello. La società ha quindi proposto ricorso in Cassazione oltre il termine di trenta giorni, ritenendo applicabile la sospensione feriale dei termini nel mese di agosto. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che la sospensione feriale dei termini non si applica ai procedimenti di concordato fallimentare, inclusa la fase del ricorso per cassazione. Di conseguenza, la società proponente ha perso il giudizio ed è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
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Sospensione feriale dei termini: banca perde il ricorso tardivo
Un istituto di credito ha proposto ricorso straordinario per cassazione contro la decisione del Tribunale che rigettava il reclamo sul piano di riparto parziale di un fallimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. La Corte ha chiarito che a questo tipo di impugnazione non si applica la sospensione feriale dei termini, in quanto l'articolo 36-bis della legge fallimentare esclude espressamente tale beneficio per i procedimenti fallimentari, compresa la fase di legittimità. Di conseguenza, la banca ha perso la causa ed è stata condannata al pagamento delle spese giudiziarie e al raddoppio del contributo unificato.
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Sospensione feriale dei termini: no al rinvio nel concordato
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un'imprenditrice dichiarata fallita, confermando l'inammissibilità del suo reclamo contro l'omologazione del concordato fallimentare. Il reclamo era stato depositato oltre il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento. La ricorrente sosteneva che il termine fosse rimasto sospeso durante il periodo estivo. I giudici di legittimità hanno invece stabilito che la sospensione feriale dei termini non si applica alle impugnazioni in materia di concordato fallimentare. Questa esclusione risponde all'esigenza di garantire la massima rapidità alle procedure concorsuali. Di conseguenza, il deposito tardivo ha determinato la perdita definitiva del diritto di contestare l'accordo approvato.
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Sospensione feriale dei termini: banca perde per ricorso tardivo
L'Istituto di Credito ha riassunto tardivamente un giudizio di rinvio riguardante la liquidazione delle spese a seguito della revoca del fallimento di una Società. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la riassunzione per decorso del termine annuale, escludendo l'applicazione della sospensione feriale dei termini. La Cassazione ha confermato questa decisione. Infatti, il reclamo contro il decreto del giudice delegato che quantifica le spese a carico del creditore istante ha una funzione assimilabile all'opposizione agli atti esecutivi. Di conseguenza, si applica l'eccezione alla regola generale, escludendo la sospensione feriale dei termini. Il ricorso dell'Istituto di Credito viene quindi rigettato, confermando la tardività della riassunzione.
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Termine ricorso cassazione: no sospensione feriale
Un offerente impugna l'aggiudicazione di un immobile in una procedura fallimentare. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile perché tardivo. La decisione chiarisce che il termine ricorso cassazione di 60 giorni in questa specifica materia non è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali, portando alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
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Fattibilità economica concordato: il ruolo del giudice
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso di una società in crisi, stabilendo che il giudice non può negare l'omologazione di un concordato preventivo basandosi unicamente su una stima dei costi più alta fornita dal commissario giudiziale, soprattutto se i creditori hanno approvato il piano. La Corte ha sottolineato che la valutazione della fattibilità economica del concordato non può ignorare le prove fornite dal debitore e la volontà del ceto creditorio, rinviando il caso alla Corte d'Appello per una nuova valutazione.
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