L'Istituto di Credito ha riassunto tardivamente un giudizio di rinvio riguardante la liquidazione delle spese a seguito della revoca del fallimento di una Società. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la riassunzione per decorso del termine annuale, escludendo l'applicazione della sospensione feriale dei termini. La Cassazione ha confermato questa decisione. Infatti, il reclamo contro il decreto del giudice delegato che quantifica le spese a carico del creditore istante ha una funzione assimilabile all'opposizione agli atti esecutivi. Di conseguenza, si applica l'eccezione alla regola generale, escludendo la sospensione feriale dei termini. Il ricorso dell'Istituto di Credito viene quindi rigettato, confermando la tardività della riassunzione.
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