La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di una cartella di pagamento notificata all'ex socio e liquidatore di una società cancellata. La Corte ha distinto la posizione del ricorrente: come ex liquidatore, il ricorso è improcedibile perché è trascorso il quinquennio di 'sopravvivenza fittizia' della società. Come ex socio, il ricorso è ammissibile ma respinto, poiché l'estinzione della società determina un fenomeno successorio, trasferendo i debiti fiscali ai soci, che ne rispondono nei limiti di quanto percepito in fase di liquidazione o illimitatamente. La decisione conferma che i debiti fiscali di una società cancellata non scompaiono ma si trasferiscono ai soci.
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