Un affittuario di terreni agricoli, condannato al rilascio e al pagamento di canoni arretrati, presenta appello lamentando unicamente un errore procedurale: la mancata comunicazione del rinvio di un'udienza. La Corte di Cassazione conferma la decisione dei giudici di merito, stabilendo un importante principio sull'inammissibilità dell'appello per vizi di rito. Se l'errore procedurale non rientra tra quelli, tassativamente previsti dalla legge, che impongono di rifare il processo di primo grado, l'appellante ha l'obbligo di contestare anche il merito della decisione. Limitarsi a denunciare il solo vizio di forma, senza discutere la sostanza della condanna, rende l'appello inammissibile per carenza di interesse. L'affittuario perde quindi il ricorso e viene condannato a pagare le spese legali.
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