Alcuni condomini avviano una causa per accertare la natura condominiale di una porta d'accesso. Il Tribunale accoglie la domanda, ma la Corte d'appello dichiara nulla la sentenza per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di due comproprietarie, compensando le spese. Riassunto il giudizio, il Tribunale dichiara nuovamente la condominialità della porta. Entrambe le parti impugnano la decisione per questioni legate alla ripartizione delle spese e alla regolarità della riassunzione. La Corte di Cassazione rigetta sia il ricorso principale che quello incidentale. Conferma che il giudice d'appello, quando annulla per vizio di notifica, può compensare anche le spese del primo grado se ha elementi per valutare la condotta delle parti. Di conseguenza, le spese della prima fase non potevano essere nuovamente liquidate.
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