L'Agenzia delle Entrate ha notificato una cartella di pagamento a uno studio legale per omesso versamento IRAP. Lo studio ha impugnato l'atto sostenendo l'assenza del presupposto impositivo e difetti di notifica. I giudici d'appello hanno annullato la pretesa fiscale, rilevando sia la mancata notifica a tutti i componenti sia la mancanza di un'autonoma organizzazione. L'Erario ha fatto ricorso per Cassazione contestando la gestione della causa. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'amministrazione finanziaria, stabilendo che la materia dell'IRAP studio associato impone la presenza obbligatoria di tutti i singoli professionisti nel processo. Riscontrato il difetto del contraddittorio, i giudici di secondo grado non potevano decidere il merito della controversia, ma dovevano annullare la pronuncia e rinviare gli atti al giudice di primo grado per integrare la causa nei confronti di tutti i soci.
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