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Art. 35-ter Legge n. 354 del 1975

6 provvedimenti

Rimedi risarcitori per detenzione inumana: no a motivi nuovi
Il Detenuto ha richiesto i rimedi risarcitori per detenzione inumana a causa dello spazio insufficiente e delle condizioni subite in carcere. Dopo il parziale rigetto da parte del Magistrato di Sorveglianza, ha proposto reclamo e, successivamente, ricorso per Cassazione, lamentando anche la situazione di un altro istituto penitenziario. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché il detenuto ha sollevato una questione nuova, mai presentata nel reclamo originario. Il principio di diritto stabilisce che il reclamo ha natura impugnatoria e carattere devolutivo, impedendo l'introduzione di nuovi motivi in fasi successive. Di conseguenza, il ricorrente perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro.
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Rimedi risarcitori per detenzione inumana: no se c’è lavoro
Il Detenuto ha proposto ricorso per Cassazione contestando il rigetto della sua richiesta di rimedi risarcitori per detenzione inumana ai sensi dell'articolo 35-ter dell'ordinamento penitenziario. Egli lamentava uno spazio insufficiente e condizioni igieniche precarie nelle carceri di Frosinone e Viterbo. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno confermato che lo spazio disponibile per il detenuto era compreso tra tre e quattro metri quadrati, ma la restrizione era compensata da fattori positivi, come le ore trascorse fuori dalla cella per attività sociali e lo svolgimento di un'attività lavorativa. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Rimedi risarcitori per detenzione disumana: ricorso respinto
Il Detenuto ha proposto ricorso per Cassazione contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Palermo, che aveva negato i rimedi risarcitori per detenzione disumana richiesti per lo spazio ridotto della cella e per asserite condizioni di salute. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno evidenziato che il ricorso riproponeva le stesse contestazioni di fatto già respinte nei precedenti gradi, senza indicare reali violazioni di legge. Inoltre, le dimensioni della cella (tra 4,22 e 8,44 metri quadrati) risultavano conformi ai parametri di legge e la documentazione medica non era stata prodotta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Detenzione inumana: risarcimento confermato
La Corte di Cassazione ha confermato il diritto al risarcimento per un ex detenuto vittima di detenzione inumana. Nonostante lo spazio vitale in cella fosse leggermente superiore ai tre metri quadrati, il Tribunale aveva accertato condizioni degradanti, tra cui l'assenza di acqua calda corrente e la scarsità di attività trattamentali. Il Ministero della Giustizia ha impugnato la decisione contestando la valutazione dei fatti, ma la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La sentenza ribadisce che il giudizio sulla dignità delle condizioni carcerarie spetta esclusivamente al giudice di merito e non può essere riesaminato in sede di legittimità.
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Ricorso inammissibile: quando la Cassazione conferma
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un detenuto che chiedeva un risarcimento per condizioni di detenzione inumane. La Corte ha stabilito che l'appello non sollevava questioni di violazione di legge, ma tentava una rivalutazione dei fatti già correttamente esaminati dal Tribunale di Sorveglianza. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, confermando il principio che il ricorso in Cassazione non può essere un terzo grado di giudizio sul merito.
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Ricorso inammissibile: onere della prova e limiti
La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile presentato da un ex detenuto che chiedeva un risarcimento per condizioni di detenzione inumane. Il ricorso è stato respinto non nel merito, ma per vizi formali nella presentazione dei motivi, in particolare riguardo alla violazione dell'onere della prova e alla valutazione dei fatti. La Corte ha ribadito il rigore tecnico necessario per adire al giudizio di legittimità.
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