Un cittadino ha impugnato l'ordine di demolizione di un immobile abusivo, sostenendo che i figli avessero diritto a presentare autonome domande di condono edilizio e proponendo di demolire la volumetria in eccesso per salvare il resto della struttura. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di comproprietà indivisa, non è ammesso il frazionamento delle domande di sanatoria per aggirare i limiti volumetrici di legge. Inoltre, la demolizione tardiva della volumetria eccedente non rende condonabile la parte restante, poiché costituisce un indebito aggiramento dei termini temporali previsti dalla normativa. Di conseguenza, l'ordine di demolizione resta pienamente valido ed efficace.
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