La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31260/2024, ha stabilito che il cosiddetto 'rimborso spese di viaggio' corrisposto a un medico specialista per gli spostamenti dalla propria residenza alle diverse sedi ambulatoriali non è una trasferta esentasse. Tale importo, secondo i giudici, costituisce a tutti gli effetti reddito da lavoro dipendente e, pertanto, deve essere assoggettato a tassazione IRPEF in base al principio di onnicomprensività. La Corte ha così respinto la richiesta di rimborso del professionista, chiarendo la distinzione tra le spese per raggiungere la sede di lavoro e le indennità per missioni temporanee.
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