La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31363/2023, ha ribadito un principio fondamentale in materia di opposizione all'esecuzione: i motivi di contestazione devono essere specificati nell'atto introduttivo e non possono essere ampliati successivamente. Nel caso di specie, un debitore aveva inizialmente contestato la validità di una cessione di credito, per poi aggiungere, in un momento successivo, la non cedibilità di alcune voci. La Corte ha qualificato questa aggiunta come una inammissibile 'mutatio libelli' (modifica della domanda), respingendo il ricorso e confermando che l'oggetto del giudizio di opposizione è fissato in modo vincolante dall'atto iniziale.
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