Una società ha contestato un avviso di accertamento sostenendo che il funzionario firmatario non avesse una valida delega di firma. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio chiave: la delega di firma è legittima anche se conferita tramite un ordine di servizio interno che indica solo la qualifica del funzionario (es. Capo Ufficio Controlli), senza necessità di specificarne il nome. Questo atto, configurando un mero decentramento burocratico, non richiede le formalità di una delega di funzioni.
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