Un'impresa di costruzioni contesta un accertamento induttivo basato su gravi anomalie contabili. La Commissione Tributaria Regionale annulla l'atto, ma demanda all'Agenzia delle Entrate la rideterminazione del tributo. La Corte di Cassazione interviene, stabilendo un principio fondamentale: nel processo tributario di merito, il giudice ha il dovere di sostituirsi all'atto impugnato e quantificare direttamente l'imposta dovuta, non potendo limitarsi a un annullamento con rinvio all'Ufficio. La sentenza viene quindi cassata e rinviata per la corretta determinazione del quantum.
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