Un cittadino straniero ha impugnato il rifiuto della protezione internazionale. Tuttavia, la procura speciale per cassazione rilasciata al difensore non conteneva la specifica certificazione della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, come richiesto dalla legge. Successivamente, il ricorrente ha depositato una formale rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione ha chiarito che, nonostante il difetto della procura speciale per cassazione che avrebbe reso il ricorso inammissibile, la rinuncia sopravvenuta comporta l'estinzione del giudizio. Di conseguenza, il processo si è concluso senza alcuna decisione sul merito e senza condanna alle spese, poiché l'amministrazione pubblica intimata non ha svolto attività difensiva.
Continua »