Un dirigente del Ministero degli Affari Esteri, richiamato in Italia da un incarico all'estero a seguito di una sanzione disciplinare, aveva citato in giudizio l'Amministrazione sostenendo che il trasferimento fosse ritorsivo. La Corte d'Appello gli aveva dato ragione, riconoscendogli un cospicuo risarcimento. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha ribaltato la decisione. Ha stabilito che per il personale del Ministero degli Esteri si applica una normativa speciale che non garantisce una durata fissa dell'incarico all'estero. Il richiamo in servizio estero è un atto gestionale discrezionale e spetta al lavoratore dimostrare l'intento ritorsivo. Inoltre, l'indennità estera non può essere usata per calcolare il danno da illegittimo rientro.
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