La Corte di Cassazione ha esaminato un caso di risarcimento danni legato all'incasso fraudolento di un assegno di traenza. Una Compagnia Assicurativa aveva citato in giudizio un Ente Postale perché quest'ultimo aveva pagato un assegno a un soggetto non beneficiario. I giudici di merito avevano riconosciuto la responsabilità dell'Ente Postale, ma anche un **concorso di colpa** della Compagnia Assicurativa, per aver spedito l'assegno con posta ordinaria. La Cassazione ha confermato questa decisione, ribadendo che l'invio di un assegno non trasferibile tramite posta ordinaria, se sottratto e incassato da un non legittimato, configura una condotta imprudente del mittente. Il ricorso della Compagnia è stato respinto, confermando il principio del **concorso di colpa**.
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