Un creditore propone reclamo contro l'apertura della liquidazione controllata di un debitore. Per un errore materiale nell'iscrizione telematica, l'atto, pur intestato alla Corte d'Appello, viene depositato al Tribunale, che lo dichiara inammissibile senza fissare un termine per riassumerlo. Il creditore riassume autonomamente la causa in Corte d'Appello entro tre mesi, ma questa dichiara l'inammissibilità ritenendo che il provvedimento del Tribunale non riguardasse la competenza. La Cassazione accoglie il ricorso del creditore, stabilendo che l'errata iscrizione non comporta l'inammissibilità ma attiva la translatio iudicii. Di conseguenza, anche se il primo giudice dichiara erroneamente l'inammissibilità, la parte ha il diritto di riassumere la causa davanti al giudice competente entro il termine di legge di tre mesi. Vince il creditore: la Corte d'Appello dovrà ora decidere sul merito del reclamo.
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