Il Tribunale di sorveglianza applicava la misura di sicurezza della libertà vigilata a un condannato per oltraggio a pubblico ufficiale, ritenuto seminfermo di mente e con dipendenze, basandosi esclusivamente su una perizia psichiatrica. Il condannato ricorreva in Cassazione, lamentando la mancata valutazione della sua condotta in carcere e delle sue attuali condizioni di vita. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che l'accertamento della pericolosità sociale non può basarsi solo sul parere degli esperti psichiatrici. Il giudice deve valutare globalmente tutti gli elementi dell'articolo 133 del codice penale, inclusi il comportamento del reo e il contesto sociale, per verificare l'effettivo e attuale rischio di recidiva. La sentenza è stata annullata con rinvio per un nuovo esame.
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