I comproprietari di un immobile ottengono un titolo esecutivo per costringere la banca a eseguire dei lavori. Successivamente, anticipano le spese e chiedono il rimborso. Nascono due cause davanti allo stesso Tribunale: una sull'esatto obbligo dei lavori e l'altra sull'opposizione al rimborso. Il giudice della seconda causa dispone la sospensione del processo in attesa della definizione della prima, ritenendola pregiudiziale. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dei proprietari e dichiara illegittima la sospensione del processo. Gli Ermellini chiariscono che, pendendo le cause davanti allo stesso ufficio giudiziario, il giudice non deve sospendere il giudizio, ma deve rimettere gli atti al Presidente del Tribunale per valutarne la riunione. La causa deve quindi proseguire.
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