La Corte di Cassazione ha stabilito che l'annullamento della delibera condominiale di ripartizione delle spese non estingue automaticamente l'obbligo di pagamento del condomino, specialmente per le spese ordinarie. In un caso complesso che vedeva contrapposti un condominio e una società immobiliare, la Corte ha chiarito che, anche a fronte dell'annullamento della delibera per erronea applicazione di tabelle millesimali convenzionali, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo deve comunque verificare la fondatezza del credito del condominio. In pratica, il giudice dovrà ricalcolare le somme dovute sulla base dei corretti criteri legali, senza che il debito venga meno del tutto.
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