Due individui sono stati condannati per sottrazione di cose sequestrate (art. 334 c.p.) e violazione di sigilli (art. 349 c.p.) dopo aver reimmatricolato e guidato un veicolo sequestrato. Hanno presentato ricorso, sostenendo che si trattasse solo di un illecito amministrativo e che il reato fosse comunque prescritto. La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, chiarendo che reimmatricolare un veicolo e rimetterlo in circolazione costituisce il reato di dispersione di un bene sequestrato. La Corte ha inoltre stabilito che, in assenza di prove certe, il reato si considera commesso al momento della sua scoperta, respingendo così l'eccezione di prescrizione.
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