Un contribuente, parzialmente vittorioso in primo grado, contesta la validità della firma su un avviso di accertamento solo con controdeduzioni depositate oltre i termini. La Cassazione chiarisce che tale mossa non può essere considerata un valido appello incidentale. L'appello incidentale tardivo, infatti, non è ammesso nel processo tributario. Di conseguenza, la decisione del primo giudice sulla validità della firma, non essendo stata impugnata tempestivamente, è diventata definitiva. La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, annullando la decisione d'appello che aveva erroneamente accolto le lamentele tardive del contribuente.
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