Una società fallita impugnava un avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP basato su costi per operazioni inesistenti. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30872/2023, ha parzialmente accolto il ricorso. Ha stabilito che il principio del raddoppio termini accertamento, applicabile in presenza di indizi di reato tributario, non vale per l'IRAP, poiché le violazioni relative a tale imposta non sono penalmente rilevanti. Di conseguenza, la pretesa fiscale per l'IRAP è stata annullata per decorrenza dei termini, mentre l'accertamento per IRES e IVA è stato confermato.
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