La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 22190/2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso, ribadendo un principio chiave della Riforma Cartabia. La questione centrale riguarda l'appello penale e domicilio: il mancato deposito della dichiarazione o elezione di domicilio unitamente all'atto di appello, come richiesto dall'art. 581, comma 1-ter c.p.p., comporta l'inammissibilità del gravame. La Corte ha inoltre giudicato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, affermando che la norma non limita il diritto di difesa ma ne regola le modalità di esercizio.
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