Una passeggera, tramite una società di servizi, ottiene dal Giudice di Pace un risarcimento per ritardo aereo. La compagnia aerea appella la decisione. La Corte di Cassazione, però, conferma che la speciale e semplificata rappresentanza processuale Giudice di Pace, concessa alla società di servizi, non si estende ai gradi di giudizio successivi. In appello, infatti, valgono le regole generali che richiedono che la parte in causa sia il titolare effettivo del diritto, cioè la passeggera. L'appello della compagnia aerea, rivolto contro un soggetto non legittimato, viene quindi respinto e la condanna al risarcimento diventa definitiva.
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