Un imprenditore, dopo essersi trasferito all'estero, ometteva di redigere le scritture contabili della sua società. Inoltre, non pagando l'affitto del deposito dove erano conservati i documenti, ne causava la dispersione. La Cassazione ha confermato la sua condanna per bancarotta semplice documentale, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che la condotta era grave, poiché aveva impedito di ricostruire gli affari della società fallita, escludendo così l'applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto. L'imprenditore è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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